Il 29 luglio 2020 è entrato in vigore il D.lgs. 73/2020 che modifica e integra il D.lgs. 102/2014, noto alle imprese perché definisce obiettivi e regole per le diagnosi energetiche. Il Decreto apporta alcune novità che interessano le imprese con obbligo di diagnosi energetica. Di seguito le principali.
CHI DEVE ESEGUIRE LA DIAGNOSI ENERGETICA?
Sono soggetti obbligati ad eseguire una diagnosi ogni 4 anni:
- le aziende iscritte al registro degli ENERGIVORI (energivori.ccse.cc)
- le GRANDI AZIENDE con consumi annui superiori a 50 TEP
CHI PUÒ ESEGUIRE LA DIAGNOSI ENERGETICA?
Le diagnosi energetiche possano essere realizzate solo da EGE certificati UNI 11339 e/o ESCO certificate.
SONO PREVISTE SANZIONI?
SI. La sanzione per la mancata esecuzione della diagnosi può variare da 1.500 € a 15.000 €.
QUALI CERTIFICAZIONI GARANTISCONO L’ESENZIONE DALL’ OBBLIGO DI DIAGNOSI?
L’unica certificazione che garantisce l’esenzione dall’obbligo di diagnosi è la certificazione ISO 50001 – Sistemi di Gestione dell’Energia.
LE AZIENDE SONO OBBLIGATE A FARE GLI INTERVENTI?
SI. Le aziende energivore devono attuare, tra una diagnosi e la successiva, almeno uno degli interventi di efficienza individuati oppure adottare un sistema di gestione conforme alla ISO 50001.
In caso di mancata attuazione è prevista una sanzione da 1.000 € a 10.000 €.
SONO DISPONIBILI INCENTIVI E FINANZIAMENTI?
SI. È ancora aperto il bando di Regione Lombardia che finanzia a fondo perduto il 50% dei costi per le diagnosi energetiche e la ISO 50001 per le PMI.
Tra le spese ammissibili sono incluse le spese di consulenza, il costo dell’ente di certificazione e la spesa per eventuali strumentazioni di monitoraggio dei consumi.
Si ricorda che i sistemi di monitoraggio, progettati e implementati con le dovute caratteristiche richieste da Industry 4.0, rientrano anche nel meccanismo del credito di imposta.
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