Il contratto di apprendistato nel diritto del lavoro italiano indica una tipologia di contratto di lavoro finalizzato alla formazione professionale e all’inserimento nel mondo del lavoro. Nella storia recente italiana il rapporto di apprendistato ha assunto un peso crescente nel mercato del lavoro. Tale tipologia contrattuale prevede, in tutte le sue forme (per il diploma professionale, professionalizzante e per l’alta formazione), un periodo di formazione. Di seguito vediamo, quindi, i principali dettagli normativi, attualmente in vigore, relativi all’attività formativa.
La formazione si distingue in formazione trasversale e di base (disciplinata dalle Regioni) e formazione di tipo professionalizzante o di mestiere (formazione erogata per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche) disciplinata dai singoli CCNL e a carico delle imprese.
Formazione obbligatoria esterna, ovvero formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali: è disciplinata e finanziata dalle Regioni, nei limiti delle risorse annualmente disponibili. La durata è di 40-120 ore complessive per l’intero contratto di apprendistato professionalizzante (a seconda del titolo di studio acquisito secondo quanto specificato dalla conferenza Stato-Regioni):
• 120 ore per chi ha la licenza di scuola secondaria di primo grado
• 80 ore per chi ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado
• 40 ore per i laureati
La formazione di base – trasversale è uguale per tutte le figure professionali, ed attiene in genere alle seguenti conoscenze:
• sicurezza sul lavoro;
• organizzazione aziendale,
• contrattualistica,
• competenze relazionali
L’erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione, che possono attuarla presso la propria sede oppure presso la sede dell’azienda. Le imprese potrebbero comunque provvedere ad erogare direttamente la formazione, nel rispetto dei contenuti fissati dalla Regione, purché dispongano di spazi idonei alla formazione e di risorse umane con adeguate capacità e competenze. È opportuno specificare che nel caso in cui siano utilizzate strutture non accreditate, non vi è alcuna validità ai fini del riconoscimento della formazione.
La formazione tecnico professionale è invece specifica per la mansione che l’apprendista dovrà svolgere in azienda e attiene ai contenuti dell’attività lavorativa. La contrattazione collettiva ha il compito di individuare la durata, l’articolazione e le modalità di erogazione della formazione degli apprendisti sulle competenze tecnico-professionali, in funzione delle qualifiche professionali da conseguire. Questa tipologia di formazione viene svolta sul luogo di lavoro (training on the job) con l’affiancamento di un tutor o referente aziendale. In particolare la normativa prescrive i seguenti requisiti per i lavoratori che svolgono il ruolo di tutor aziendale:
• avere almeno 3 anni di anzianità (requisito che però non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica);
• possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che avrà l’apprendista alla fine dell’apprendistato;
• svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista.
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, questo ruolo può essere ricoperto dal datore di lavoro stesso, da un socio o da un familiare coadiuvante. I compiti principali di questa figura aziendale sono:
• affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato;
• trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
• favorire l’integrazione tra le iniziative di formazione esterna all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro;
• collaborare con la struttura di formazione esterna all’azienda (se optato per la formazione esterna) allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza;
• esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro.
Stante il ruolo centrale durante la formazione, ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti.
Il contenuto della formazione che dovrà seguire l’apprendista, si trova nel Piano Formativo Individuale (PIF) che costituisce il programma della formazione che dovrà essere impartita al lavoratore nel corso del rapporto, al fine di consentirgli il conseguimento della qualifica professionale ai fini contrattuali. Il PIF è obbligatorio solo in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche (ossia quelle definite dai Ccnl); ciò comunque non influisce sull’obbligatorietà della formazione di base e trasversale, ma pone come prioritaria la formazione professionale interna all’azienda.
L’azienda deve stabilire un progetto che, per ogni singolo apprendista assunto e per l’intera durata del rapporto di lavoro, individui gli obiettivi formativi da perseguire, l’articolazione generale dei contenuti e le modalità attraverso cui sarà realizzata la formazione. Questo progetto deve poi essere formalizzato in un documento, sottoscritto dall’apprendista stesso da allegare al contratto di lavoro. Trattandosi di una progettazione pluriennale, il piano formativo è un documento generale, che andrebbe poi dettagliato per ogni annualità, in modo che possa costituire un riferimento ed una guida per il percorso dell’apprendista sul lavoro.
Al di là delle specificità previste dai singoli Ccnl, il modello di PFI prevede una prima parte che raccoglie i dati dell’azienda, del tutor e quelli dell’apprendista con il suo passato professionale e formativo e una seconda parte dedicata all’identificazione del percorso formativo che svolgerà l’apprendista.
Al termine del contratto è prevista la possibilità di riconoscere, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, la qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite.
Da quanto sopra e dalla centralità assunta dalla formazione (elemento essenziale del contratto di apprendistato), la sua assenza comporta la nullità del contratto e la sua automatica trasformazione in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste, comporta anche il versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.

Dott.ssa Monica Civettini
Studio Assogest Srl Stp
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