Le regole per ottenerlo
L’INPS, con la circolare n. 68 del 2023, ha fornito le indicazioni che i datori di lavoro privati interessati devono seguire per la fruizione dell’incentivo per le assunzioni di NEET. Si tratta di una serie di condizioni soggettive e oggettive che tengono conto della normativa nazionale e comunitaria. Il beneficio economico previsto dall’art. 27 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito, con modificazioni, nella legge n. 85/2023), finalizzato all’occupazione dei giovani under 30 che non lavorano e non studiano è, sulla carta, indubbiamente interessante, atteso che, per le assunzioni effettuate tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2023, per i dodici mesi successivi all’assunzione a tempo indeterminato, esso risulta essere pari al 60% dell’imponibile previdenziale mensile relativo alla retribuzione corrisposta.
I giovani debbono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- non aver compiuto i 30 anni all’atto della instaurazione del rapporto di lavoro (quindi fino a 29 anni e 364 giorni al momento della instaurazione del rapporto);
- non avere alcun rapporto di lavoro in essere e non essere iscritti a corsi di studio o di formazione. Da ciò discende che il beneficio non può essere invocato in caso di trasformazione di un contratto a termine in essere in quanto viene meno il requisito dello stato di disoccupato;
- siano iscritti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, cosa che può avvenire attraverso i portali regionali di “Garanzia Giovani” o mediante il portale “My Anpal”.
Per i giovani di età compresa tra i 25 e 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando i requisiti sopra richiamati siano accompagnati da almeno una delle seguenti condizioni:
- essere privi di un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- aver terminato la formazione a tempo pieno da non più di due anni ed essere ancora in attesa del primo impiego lavorativo regolarmente retribuito;
- essere assunti in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità di genere superiore almeno del 25% a quello tra uomo e donna in tutti i settori economici dello Stato oppure l’assunzione deve avvenire in settori economici in cui il differenziale sia di almeno il 25%.
La tipologia contrattuale è quella del contratto a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) o dell’apprendistato professionalizzante, restando, ovviamente, escluse altre tipologie come il contratto di lavoro intermittente che non assicurano alcuna forma di stabilità.
Il datore di lavoro deve essere in regola rispetto ai versamenti contributivi, alle norme in materia di lavoro e sicurezza, al trattamento previsto dai contratti collettivi, anche di secondo livello, ai diritti di precedenza, agli obblighi di assunzione previsti da leggi o contratti collettivi, ed altro ancora.
L’art. 27, ricordiamolo, riconosce a domanda un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni (a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante) effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Preme sottolineare che, in caso di cumulo con altre misure incentivanti previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% (e non più del 60%) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
Da un punto di vista operativo, il datore di lavoro interessato alla fruizione del beneficio (che, in concreto, avverrà mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili) dovrà trasmettere, tramite apposita procedura telematica nel portale Inps, la domanda di fruizione del beneficio in cui dovrà essere indicato anche l’ammontare previsto dell’incentivo spettante. L’Istituto, entro il termine di 5 giorni, fornirà le indicazioni necessarie circa l’effettiva sussistenza dell’incentivo e, in caso di risposta affermativa, indicherà al datore di lavoro l’ammontare fruibile dallo stesso. A questo punto l’imprenditore sarà tenuto, entro il termine perentorio di 7 giorni (pena decadenza dal beneficio), alla stipula del contratto di lavoro con il soggetto incentivato dandone comunicazione, entro i 7 giorni successivi, all’ente previdenziale per mezzo della procedura telematica disponibile sul sito dell’Inps.
Di fatto, si contingentano le risorse disponibili, obbligando l’Inps a eseguire un monitoraggio e un rigido controllo delle istanze telematiche, basato sulla loro data di presentazione. I termini previsti dal decreto sono perentori: se non si rispettano, si perde il diritto alle somme accantonate che vengono rimesse in circolo.
Una volta terminati i fondi, l’Inps non valuterà più le istanze, comunicandolo agli interessati.
Lo stanziamento previsto complessivo ammonta a 85.700.000 euro con un cofinanziamento dell’Unione Europea pari a:
- 24.000.000 euro per l’anno 2023
- 61.300.000 euro per l’anno 2024 (a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027).
Le risorse sono ripartite per Regioni/Province autonome sulla base della stima Inps dei relativi fabbisogni.

Dott.ssa Monica Civettini
Studio Assogest Srl Stp
Via Cabrini, 10 Brescia
www.studioassogest.it