La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234) non ha introdotto nuovi incentivi occupazionali, ma per quest’anno il legislatore si è limitato a stanziare le risorse necessarie per sostenere le tipologie di incentivi già esistenti. Si tratta di agevolazioni che possono essere richieste dalle imprese per l’assunzione di nuovo personale, volte quindi a favorire l’occupazione, soprattutto in quei settori e in quelle aree dove i numeri sono ancora scoraggianti, e sostengono parzialmente il datore di lavoro dal costo delle nuove assunzioni.
Vediamo, nello specifico, alcune delle misure previste nel 2022 dal Governo.
È stato confermato il bonus assunzioni under 36: l’esonero contributivo è destinato ai datori di lavoro che, nel 2022, stabilizzano giovani under 36 con un contratto a tempo indeterminato. L’esonero consiste nell’azzeramento (sgravio contributivo del 100%) dei contributi per 36 mesi, entro un limite di 6.000 euro annui. È importante specificare che tale incentivo è previsto soltanto per i giovani che non hanno avuto una precedente occupazione a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro. Se l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione avviene nelle Regioni del Mezzogiorno cosiddette “svantaggiate” (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), tale incentivo è riconosciuto per 48 mesi.
Indipendentemente dalla Regione di ubicazione, lo stesso sgravio contributivo pari al 100% della contribuzione dovuta, spetta anche alle aziende che occupano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove e che assumeranno con contratto di apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).
Per fronteggiare la crisi economica, il calo dell’occupazione conseguenti l’emergenza epidemiologica Covid-19 e per favorire le assunzioni delle donne, è poi previsto un bonus per le assunzioni delle donne lavoratrici. Si tratta di un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di un importo pari a 6.000 euro annui, fino alla fine del 2022. L’esonero contributivo è previsto per l’assunzione di donne che possiedono alternativamente almeno uno dei seguenti requisiti:
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con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
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residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, indipendentemente dall’età;
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che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, senza limiti di età (tali settori e professioni sono annualmente individuati con apposito decreto);
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di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Una delle agevolazioni principali per il 2022 riguarda lo sgravio contributivo per tutte quelle aziende che provvedono all’assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi che hanno aperto una procedura di crisi aziendale presso il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico). Si tratta di un esonero contributivo disponibile fino alla fine del 2025, che prevede lo sgravio totale nei contributi in caso di assunzioni, dei lavoratori di cui sopra, a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a termine a contratti a tempo indeterminato. L’importo massimo agevolabile è di 6.000,00 euro all’anno, ed è possibile richiedere questo sostegno al massimo per un periodo di tre anni.
Ovviamente, per tutti gli incentivi previsti, al fine di vedersi applicata la riduzione totale o parziale dei contributi INPS, occorre che si verifichino una serie di condizioni: il rispetto della normativa in materia di lavoro; l’osservanza delle disposizioni previste nei contratti e accordi collettivi; l’assunzione deve essere spontanea e quindi non necessaria per ottemperare un obbligo di Legge; l’inoltro delle comunicazioni obbligatorie UNILAV deve avvenire nei tempi richiesti dalla normativa, il rispetto del diritto di precedenza e infine la regolarità nel versamento dei contributi INPS, INAIL e Casse edili (attestata con il cosiddetto “Documento Unico di Regolarità Contributiva” o “DURC”).
Ma veniamo a qualche esempio concreto per comprendere in termini economici l’effettivo risparmio sul costo del lavoro.
A.
Ipotizziamo il caso di un datore di lavoro che assume un giovane di 28 anni in una fonderia a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, a fronte di una previsione di costo per il 2022 pari ad euro 30.774,86, con l’incentivo per l’assunzione di giovani il risparmio annuale sarà di euro 6.000, che arriverà a euro 18.000 nel triennio (oppure a euro 24.000 in 48 mesi in caso di ubicazione in area svantaggiata), abbassando quindi il costo complessivo annuale ad euro 24.774,86.
B.
In caso di assunzione di una donna rientrante nelle casistiche previste per usufruire del relativo incentivo, supponendo un costo di euro 26.932,29 per l’anno 2022, per una addetta alla segreteria, il risparmio annuale sarà di euro 6.000.
Quanto visto fino ad ora rientra nel campo degli incentivi occupazionali che annualmente il Governo può rielaborare.
A disposizione del datore di lavoro, però, esiste anche una tipologia contrattuale che prevede una serie di agevolazioni retributive, contributive e normative e che fa parte stabilmente del nostro apparato normativo: il contratto di apprendistato professionalizzante. Tale tipologia è destinata ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, senza ulteriori limiti soggettivi o situazioni di svantaggio. A livello retributivo, è possibile inquadrare il lavoratore con parametri inferiori rispetto a quelli spettanti per il livello di qualifica e l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è pari all’11,61% per tutta la durata dell’apprendistato (in caso di organico non superiore alle 9 unità, l’aliquota è addirittura inferiore). Tale agevolazione contributiva viene applicata per un ulteriore periodo di 12 mesi in caso di prosecuzione del rapporto al termine del periodo di apprendistato.
Inoltre, anche con riferimento ai soggetti con età maggiore ai 29 anni, è possibile ricorrere, senza limiti di età, all’apprendistato professionalizzante per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione; opportunità che viene estesa dal 1° gennaio 2022 anche ai lavoratori in CIGS aderenti a un accordo di transizione occupazionale. L’unica differenza con l’apprendistato professionalizzante “standard” è che non viene applicata l’agevolazione contributiva per i successivi 12 mesi al termine del periodo formativo.
Il datore di lavoro ha la possibilità di recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato. In un contesto come quello attuale, caratterizzato da estrema incertezza economica, poter valutare attentamente al termine del periodo formativo se sia opportuno proseguire con il rapporto di lavoro o recedere dal contratto, costituisce un grande vantaggio per le imprese. Eventualità questa, che non è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato incentivate, il cui recesso comporta le onerose conseguenze in materia di licenziamento.
Resta comunque inteso che il contratto di apprendistato prevede un obbligo formativo nei confronti del lavoratore. L’inadempimento, infatti, nell’erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, comporta una sanzione molto rilevante: il versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale di destinazione finale, maggiorata del 100%. È quindi consigliato ponderare attentamente la tipologia contrattuale da proporre in sede di nuova assunzione.