Una data è segnata in evidenza nell’agenda di tutti coloro che operano nel settore della sicurezza: entro il prossimo 30 giugno dovranno essere definiti gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti: è quanto viene stabilito nella legge 215/21.
Poco proficuo è al momento discutere di un testo, il Nuovo Accordo Stato Regioni, che vedrà la luce nel giro di pochi giorni, e di cui si hanno indiscrezioni e anticipazioni, ma nessuna certezza: non ci addentriamo quindi a fare premature valutazioni della bontà delle scelte fatte dal legislatore in merito a durata dei corsi, contenuti e vincoli di vario genere. Interessa in questo momento comprendere quali sono i principi ispiratori del nuovo Accordo, tutti elementi utili ai fini della corretta interpretazione delle norme stesse, che permettono di capire in che direzione si sta andando.
Il primo intento che si vuole perseguire è una semplificazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e una razionalizzazione di Accordi che si sono succeduti negli ultimi 10 anni, le cui statuizioni non sempre sono tra loro coerenti. In tutta questa proliferazione normativa il vero dato preoccupante è, ancora oggi, la curva degli infortuni, che non mostra segnali di miglioramento. Cosa non funziona? Cosa vanifica tutti gli sforzi del legislatore?
Un dato è di immediata novità nel nuovo Accordo: l’obbligo di formazione, che vedrà coinvolto in maniera significativa il datore di lavoro, e non parliamo dell’obbligo di formare il suo personale bensì quello di formare se stesso.
Viene in questo modo capovolto il principio che finora ha governato le attività di formazione in materia di sicurezza: viene superata la logica della formazione bottom up, parto dal basso e vado in salita, senza arrivare al datore di lavoro; il principio viene ribaltato e la formazione prevede un flusso top down, partendo cioè dal vertice e scendendo verso il basso, con un meccanismo a cascata.
Perché questa inversione? Cosa rappresenta in concreto? Si è partiti dall’osservazione della realtà, dai dati concreti che sono i numeri degli infortuni e degli incidenti sul lavoro. Questi sono concentrati tra le micro e piccole aziende, quelle più diffuse e numericamente rilevanti del tessuto produttivo, commerciale e di servizi: in queste realtà il “capo” è l’unico soggetto esonerato dall’obbligo di formazione. Se quindi non è formato e non ha sviluppato una sensibilità specifica verso tematiche della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, come si può pensare che nella sua azienda si possa radicare una sana cultura della sicurezza? Come si può evitare che, in alcuni casi, egli valuti la formazione dei dipendenti come uno dei tanti adempimenti burocratici richiesti per gravare sulle casse della sua azienda? Come si può creare un circolo virtuoso per cui l’attestato di partecipazione a un corso non è il fine del corso stesso, bensì uno strumento efficace per ottenere una riduzione degli incidenti sul lavoro?
Negli intenti del legislatore c’è proprio questa volontà di rendere concreta e diffusa la cultura della sicurezza e per questo un ulteriore aspetto che viene rafforzato è la modalità di erogazione della formazione, con una particolare attenzione che viene dedicata all’addestramento e alla parte pratica, quella in cui il partecipante al corso si mette in gioco dopo aver compreso la teoria. Non che finora non fosse previsto l’addestramento ma le nuove regole daranno ancora maggiore spazio ed evidenza alla parte pratica del corso e alla successiva applicazione di quanto appreso nel periodo di attività lavorativa “sul campo”.
“Solo se faccio imparo” è una delle regole fondamentali che stanno alla base della formazione: la formazione è azione ed esperienza, e quella sulla sicurezza passa soprattutto attraverso l’addestramento, quell’insieme di esercitazioni pratiche che permette di apprendere l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, impianti e macchine, ma anche dei dispositivi di protezione, individuali e collettivi o la corretta manipolazione di sostanze pericolose.
Non è possibile in poche righe dare evidenza di tutti i cambiamenti che verranno introdotti dal nuovo Accordo: quello che preme sottolineare è, da un lato, l’impegno ad adeguare le disposizioni e, soprattutto a renderle certe attraverso un accorpamento di una normativa assai complessa, resa ancora più difficile dalla grande mole di pronunce giurisprudenziali che la accompagnano; dall’altro la volontà che la formazione in materia di sicurezza diventi un processo costante e continuativo, con una equilibrata alternanza tra parti teoriche e pratica quotidiana.
Dott. Antonio Manca di Mores
Studio Formazione Srl
Borgo Pietro Wuhrer, 79 Brescia
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