La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 16630 del 14.06.2024, affronta il tema della revoca del licenziamento, ovvero del potere, riconosciuto al datore di lavoro dall’art. 18, comma 10, della L. n. 300 del 1970 (come modificato dalla Legge n. 92/2012), di ripristinare retroattivamente (ex tunc), senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro con il dipendente licenziato, mediante comunicazione da effettuarsi entro il termine di quindici giorni dall’impugnazione del licenziamento.
Nella fattispecie oggetto di pronuncia, la ricorrente era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo e, a fronte dell’impugnazione del provvedimento espulsivo, la datrice di lavoro aveva revocato il licenziamento mediante telegramma inviatole in concomitanza della scadenza del termine quindicinale con recapito il giorno successivo.
La lavoratrice aveva quindi disatteso l’invito della parte datoriale alla ripresa della prestazione lavorativa, sostenendo l’intempestività della revoca e quindi la decadenza in cui sarebbe incorso il datore di lavoro, ed era stata conseguentemente licenziata per giusta causa in ragione dell’assenza protrattasi per oltre tre giorni.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha preliminarmente evidenziato che il potere potestativo del datore di lavoro è esercitabile senza che sia necessario il concorso di una analoga manifestazione di volontà da parte del lavoratore, difformemente da quanto la giurisprudenza era concorde nel ritenere anteriormente all’attuale formulazione dell’articolo 18, e senza che ciò sia fonte di risarcimento del danno.
Inoltre, con riguardo alla tempestività della revoca del licenziamento, la Corte ha rilevato che la revoca si colloca nella categoria del diritto potestativo, cioè di quel potere, riconosciuto dal diritto positivo ad un soggetto, di modificare l’altrui sfera giuridica mediante un atto unilaterale.
Per l’effetto, l’esercizio di tale diritto produce la modificazione immediata della sfera giuridica del destinatario salve le limitazioni all’esercizio del potere che devono essere espressamente stabilite dalla legge o dalla stessa fonte contrattuale attributiva del potere.
Posto che l’articolo 18, comma 10, L. n. 300/1970 non prevede limitazioni all’esercizio del potere di revoca del licenziamento, se non quella che la revoca debba essere “effettuata” nei prescritti quindici giorni dalla comunicazione dell’impugnazione del licenziamento medesimo, senza alcun riferimento alla comunicazione all’interessato, è da ritenere che ai fini della validità della revoca sia sufficiente il suo mero invio al lavoratore nel termine prescritto, senza che sia parimenti necessaria la ricezione da parte dello stesso nel medesimo termine. Non ha quindi trovato accoglimento il ricorso della lavoratrice.

Giovanna Riviera
Avvocato di diritto del Lavoro
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