Con l’ordinanza in commento, n. 18296 del 04.07.2024, la Suprema Corte compie un’articolata disamina in merito alla condotta contestata ad un dipendente, sanzionata dalla datrice di lavoro con la comminazione di un licenziamento per giusta causa, al fine di verificare se detto comportamento potesse essere sussunto nella semplice insubordinazione, nella fattispecie punita dalla contrattazione collettiva e dal codice disciplinare con una mera sanzione conservativa, o nella più grave ipotesi dell’insubordinazione legittimante la comminazione della più grave sanzione applicabile al lavoratore nel nostro ordinamento giuridico.
Nel caso oggetto della succitata ordinanza, al lavoratore veniva contestato di aver rifiutato lo svolgimento delle proprie mansioni adducendo ragioni contraddittorie (tra cui asserite e non provate ragioni di salute), ignorando i reiterati inviti rivoltigli dal proprio superiore gerarchico e conseguentemente esponendo l’azienda a potenziali sanzioni.
Orbene, la Corte di Cassazione, condividendo il ragionamento tecnico-giuridico sotteso alla pronuncia del Giudice di seconde cure, ha ritenuto che la condotta, commissiva ed omissiva, imputabile al dipendente, esulasse dalla mera insubordinazione che, sebbene non circoscritta al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale.
Infatti, la circostanza che il lavoratore avesse gravemente e consapevolmente omesso di attendere ai compiti al medesimo assegnati, mediante un comportamento ostruzionistico al momento della commissione del fatto e la successiva adduzione di giustificazioni non idoneamente dimostrate, peraltro nell’assolvimento di funzioni delicate e con potenziale esposizione della datrice di lavoro a conseguenze sanzionatorie, consente di ravvisare un comportamento articolato e complesso che non può inquadrarsi nel mero rifiuto di adempiere alle direttive dell’impresa ovvero in una correlata condotta finalizzata unicamente a pregiudicare il corretto svolgimento delle disposizioni aziendali, bensì un atteggiamento volutamente ostruzionistico, non ragionevole e non disponibile, potenzialmente foriero di conseguenze pregiudizievoli.
Per l’effetto, soccorrendo una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ovvero del vincolo fiduciario e del connesso requisito di affidabilità posti alla base del rapporto di lavoro, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa comminato al dipendente, rigettando il ricorso da quest’ultimo proposto e preordinato alla declaratoria della sua illegittimità.

Giovanna Riviera
Avvocato di diritto del Lavoro
www.studiolegaleriviera.it