Capita a volte che il macchinario o l’impianto da poco installato non abbiano le caratteristiche promesse: può succedere per svariate ragioni, ad esempio perché non funzionano come dovrebbero, oppure perché richiedono continui fermi-macchina (per pulizia, regolazione, errori, allarmi o altro) o, ancora e più in generale, perché garantiscono performance inferiori alle attese e, più importante, a quanto stabilito nell’offerta o nel contratto.
Se è vero che, una volta avvertito, un fornitore serio mette mano al suo macchinario/impianto per soddisfare completamente le esigenze del cliente, è altrettanto vero che non è raro che vengano a crearsi situazioni di stallo.
Ad esempio, perché il fornitore non concorda sui problemi lamentati dal cliente, non ritenendoli tali e, quindi, nemmeno riconosce il vizio, oppure perché non vuole o, peggio, non può (magari per mancanza di capacità tecnica) trovare una soluzione definitiva e, così, finisce per disinteressarsi delle sorti della propria macchina.
Anche quando il fornitore si rimbocca le maniche per trovare una soluzione, può comunque capitare che le cause di un vizio, di un malfunzionamento o di una resa insoddisfacente non siano immediatamente rilevabili e che, quindi, si debba procedere per tentativi.
E, dunque, che cosa resta da fare in questi casi?
Anzitutto, è necessario “cristallizzare” la propria lamentela in una comunicazione scritta, preferibilmente via pec (o, se proprio non si vuole, via email), in modo da avere la prova della denuncia del vizio e, al contempo, evitare eventuali decadenze.
Anche se può sembrare antipatico, soprattutto quando si è in buoni rapporti con il fornitore o se ci si trova all’interno di un determinato settore o area geografica – nei quali si teme possano girare voci spiacevoli – non inviare la denuncia del vizio/difetto andrebbe a discapito dei propri diritti: è bene, infatti, ricordare che le garanzie per i vizi/difetti della vendita o dell’appalto operano solo se questi vengono denunciati entro determinati termini dalla scoperta, ossia 60 giorni in caso di appalto e solo 8 giorni in caso di compravendita.
Tra l’altro, è utile sapere che la scoperta di vizi visibili o immediatamente rilevabili si presume contestuale alla consegna: motivo in più per rompere gli indugi e formalizzare la contestazione.
Che il fornitore si attivi o meno una volta denunciati i vizi, se questi non vengono risolti definitivamente in tempi ragionevoli, non è comunque il caso di restare inerti: scongiurato, infatti, il rischio di incorrere nella decadenza dalla garanzia, il nostro ordinamento prevede che il diritto possa prescriversi per mancato esercizio.
Più precisamente, sempre ferma la tempestiva denuncia del vizio, il diritto a far valere la garanzia di legge si prescrive in un anno dalla consegna nel caso della compravendita e in due anni dalla denuncia nel caso dell’appalto.
La prescrizione può essere interrotta (con la conseguenza che il termine riparte da zero) dai seguenti atti o fatti:
– da un espresso riconoscimento del diritto alla garanzia da parte del fornitore: attenzione, il riconoscimento dell’esistenza di un vizio/difetto potrebbe non bastare, perché occorre anche l’impegno del fornitore a dare corso alla garanzia;
– da un atto stragiudiziale idoneo, quale una comunicazione di messa in mora che rispetti alcuni specifici requisiti (ossia che imponga la risoluzione entro un dato termine, spirato il quale si agirà), oppure quale la domanda di mediazione o l’avvio del procedimento arbitrale
– da un atto giudiziale.
Tenuto conto della materia squisitamente tecnica, spesso risulta utile tentare la soluzione bonaria tramite un procedimento di accertamento tecnico preventivo/consulenza tecnica preventiva, che ha l’obiettivo di rendere una sorta di “fotografia” del macchinario/impianto, del suo funzionamento, del suo stato effettivo e, in caso di conferma dei vizi/difetti, delle cause di questi, con l’indicazione delle opere e delle spese necessarie per eliminarli, oppure del minor valore del macchinario/impianto, nel caso in cui vizi/difetti non siano eliminabili.
Questo procedimento non porta a sentenze di condanna, ma ha il pregio, da un lato, di raccogliere una prova da utilizzare nell’eventuale, futuro giudizio di merito (se proprio non si dovesse raggiungere un accordo nel frattempo) e, dall’altro, di consentire al cliente di rivolgersi a qualcun altro, quando la sua fiducia verso il fornitore sia venuta meno.
Ultimo, ma non meno importante pregio di questo procedimento è che il più delle volte dura solo qualche mese ed evita così di dover attendere di svolgere una consulenza tecnica nel corso di una causa ordinaria, che, normalmente, può aver luogo diversi mesi dopo l’avvio, così comportando perdite di tempo e, magari, di occasioni, difficilmente compatibili con le esigenze di produzione.
Avv. Diego Bertoletti
Studio Piazza – Area Legale
Via Teresio Olivelli, 3
25014 Castenedolo (BS)
Tel 030 2731431
d.bertoletti@studio-piazza.com
Avv. Erika Scaroni
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