D.M. 2/9/21: le nuove prove pratiche dei corsi antincendio

Per tutte le figure che si occupano della sicurezza nei luoghi di lavoro, il mese di ottobre sarà portatore di novità significative: il 4 ottobre 2022 entrerà in vigore il D.M. 2/9/21, nel quale sono contenute una serie di nuove disposizioni che regolamentano, finalmente in maniera chiara e non interpretabile, le prove pratiche che devono essere svolte in occasione dei corsi di formazione per addetti antincendio. 
La chiarezza riguarda in particolare gli obblighi che sono a carico delle aziende cosiddette a rischio basso, secondo la precedente normativa contenuta nel D.M. 10/03/98. Fino ad oggi per le aziende classificate a rischio basso erano previsti dei corsi di formazione, nei quali il rischio di incendio veniva trattato solo da un punto di vista teorico: si spiegava ad esempio, che se scoppia un incendio è importante usare l’estintore a polvere e veniva mostrato ai partecipanti, spesso con l’ausilio di slide, come si dovesse fare a togliere la linguetta di sicurezza e come orientare il getto della polvere verso la base del fuoco. La persona formata, quando per sventurata ipotesi si trovava a dover fronteggiare un principio di incendio, nella maggior parte dei casi non sapeva come comportarsi.
Da qui nasce il ragionamento del legislatore che ha previsto, per qualsiasi livello di corso antincendio, che il partecipante faccia una prova pratica, utilizzando un estintore e provandone perciò il reale funzionamento: quindi d’ora in avanti i partecipanti ai corsi per addetti antincendio di Livello 1 avranno l’obbligo della prova pratica.
Nell’Allegato III del D.M. 2/9/21 sono esplicitati la durata e i contenuti minimi dei corsi di formazione per gli addetti antincendio, secondo la nuova classificazione prevista dalla normativa appena introdotta per la prevenzione incendi, che individua i Livelli 1, 2 e 3.
Anche sulla durata e sulla ripartizione delle ore c’è finalmente chiarezza: per quanto riguarda i corsi di formazione per addetti antincendio di Livello 1-FOR (cioè rischio basso), il legislatore ha previsto che abbiano una durata complessiva di 4 ore, suddivise in 2 ore di parte teorica e 2 ore di esercitazioni pratiche.
La normativa ha anche chiarito come dovranno svolgersi le esercitazioni pratiche: infatti, all’interno del documento “Indicazioni Applicative del Decreto del Ministero dell’interno del 2/9/2021”, che è stato recentemente diffuso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco per fornire chiarimenti in merito all’applicazione delD.M. 2/9/21, è proprio specificato in maniera puntuale e dettagliata come dovranno essere strutturate e con che modalità dovranno svolgersi le prove pratiche dei corsi di formazione per gli addetti antincendio.
Secondo le indicazioni applicative del Ministero dell’Interno, nell’ambito delle prove pratiche con l’uso di estintori potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo.
Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, e dovranno essere rispettate queste indicazioni minime:

  • tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare il casco, dispositivi di protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388), questi ultimi portati dal discente, e indossare calzature chiuse con buona aderenza al suolo;
  • qualora siano previste prove pratiche su focolari di incendio, deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale specifici.

Infine la norma si è preoccupata di chiarire anche gli aspetti legati all’aggiornamento di questi corsi: con il D.M. 2/9/21 viene introdotto l’obbligo di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio con cadenza quinquennale; in precedenza non esisteva un obbligo specifico ma piuttosto una “raccomandazione” dei Vigili del Fuoco in cui si diceva di svolgere l’aggiornamento con cadenza triennale. Per quanto attiene agli addetti antincendio di livello più basso (Livello 1), tale aggiornamento dovrà consistere in un richiamo della parte pratica della durata di 2 ore, che dovrà comprendere anche esercitazioni pratiche sull’uso degli estintori portatili con prove di spegnimento.
Si apre quindi, per le aziende classificate a basso rischio, un nuovo obbligo che inevitabilmente inciderà sul costo della formazione: infatti il fatto che sia prevista una prova pratica con l’uso dell’estintore farà lievitare il costo della formazione.
Per le aziende esistono strumenti che permettono di finanziare la formazione dei dipendenti per i corsi antincendio e per i successivi aggiornamenti. Studio Formazione, oltre a erogare tutti i corsi in materia di sicurezza, si occupa anche di istruire le pratiche di finanziamento, offrendo quindi la partecipazione gratuita ai corsi.

Dott. Antonio Manca di Mores
Studio Formazione Srl
Borgo Pietro Wuhrer, 79 BRESCIA
www.studioformazione.it

Total
0
Shares
Previous Post

Come ridurre la porosità dei prodotti sinterizzati

Next Post

Il gestionale come mi può aiutare?

Related Posts
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
ErrorHere