D.LGS. 102/14 – comunicazione dei risparmi energetici a Enea entro il 31 marzo 2021

Il 31 marzo scade l’obbligo di comunicare a ENEA i risparmi energetici conseguiti attraverso interventi di efficienza energetica.

L’articolo 7 comma 8 del D.lgs. 102/14, come modificato dal D.lgs. 73/20, prevede che:

«I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate… sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo».

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione i seguenti soggetti:

Grandi imprese = imprese con più di 250 occupati, il cui fatturato annuo > 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio > 43 milioni di euro.

Imprese Energivore = imprese manifatturiere con un consumo annuo di energia elettrica almeno pari di 1 GWh ricomprese negli elenchi redatti dalla CSEA (http://energivori.ccse.cc/).

• Tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001.

Tutte le altre imprese possono partecipare su base volontaria.

Risparmi da rendicontare

Si devono rendicontare i risparmi riconducibili a

  1. interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo (tecnologici),

2. modifiche, anche di tipo comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso.

Da questi risparmi dovranno essere scorporati i risparmi per cui sono stati riconosciuti incentivi.

Algoritmo di calcolo

L’algoritmo del calcolo dei risparmi deve tenere conto del più opportuno fattore di normalizzazione, anche in base al livello di misura disponibile.

Esempi di fattori di normalizzazione sono gradi giorno o volume climatizzato nel caso della climatizzazione degli ambienti, volumi di produzione per impianti industriali…

L’algoritmo proposto da ENEA per il calcolo dei risparmi è il seguente:

EQUAZIONE 1

• #Ca = consumo del vettore energetico considerato nell’anno precedente a quello rendicontato • #FNa = Fattore di normalizzazione nell’anno precedente a quello rendicontato. • #Cp = consumo del vettore energetico considerato nell’anno rendicontato • FNp = Fattore di normalizzazione nell’anno rendicontato.

LA COMUNICAZIONE A ENEA

La comunicazione dei risparmi conseguiti deve essere effettuata mediante uno schema di rendicontazione compilato sulla base del format indicato da ENEA e caricato sul Portale Audit102 (https://audit102.enea.it).

SCREENSHOT

Siti interessati

L’obbligo è in capo alle imprese e pertanto è riferito a tutti i siti, compresi quelli esclusi da obbligo di diagnosi grazie al processo di campionamento.

La rendicontazione dei risparmi deve essere svolta relativamente ai siti in cui siano stati effettuati interventi di efficienza energetica.

altri obblighi per D.lgs 102/14

Si ricorda che la diagnosi energetica deve essere aggiornata ogni 4 anni e che i soggetti obbligati sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

Strategia per il monitoraggio energetico

Attuazione degli interventi.

Riferimenti

Tutte le informazioni relative agli obblighi previsti dal D.lgs 102/14 e s.m.i. sono disponibili sul sito web del Dipartimento Unita Efficienza Energetica – ENEA (www.efficienzaenergetica.enea.it).

Ing. Francesca Marini

EGE – Esperto in Gestione dell’Energia Certificato UNI 11339

CMVP® – Certified Measurement & Verification Professional

francesca@studioingmarini.it – www.studioingmarini.it

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