Cosa succede se il lavoratore si ammala di Covid?

Sappiamo che il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza nell’ambiente lavorativo ed è tenuto a rispettare diversi principi garantiti dalla nostra Costituzione

Sappiamo che il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza nell’ambiente lavorativo ed è tenuto a rispettare diversi principi garantiti dalla nostra Costituzione come la tutela della salute nei luoghi di lavoro (art. 32), la tutela del lavoro (art. 35) e la tutela del lavoratore in caso di infortunio e/o malattia (art. 38).

Proprio per le leggi vigenti l’imprenditore è tenuto a svolgere diversi adempimenti come la redazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, la stesura delle relazioni tecniche e la formazione dei lavoratori sui fattori di rischio e sulle corrette misure da adottare per prevenirli o limitarli.

Norma di riferimento è il D.Lgs n. 81/2008, ma come noto, la recente pandemia da Covid-19 ha rivoluzionato le modalità di gestione del lavoro di tutte le imprese. Tale rivoluzione ha inciso anche nel campo degli infortuni in quanto l’Inail, con alcune circolari, ha fornito le indicazioni da seguire in caso di lavoratori che contraggono l’infezione da Covid-19 mentre svolgono le loro mansioni di lavoro. Le circolari prevedono che, se il lavoratore si ammala sul luogo di lavoro, egli è tutelato dall’Inail come se fosse infortunio sul lavoro. Si ricorda che di norma la responsabilità del datore di lavoro è considerata oggettiva quando c’è una relazione tra l’evento e le mansioni affidate al lavoratore.  

Tuttavia, in caso così speciale, è necessario che esista un rapporto tra l’infortunio – ovvero il contagio da Covid-19 – del lavoratore e l’assenza di protocolli idonei a prevenire il rischio di contagio. 

Dunque, non è sufficiente la presenza di un solo contagio contratto sul luogo di lavoro, ma occorrerà dimostrare che il datore di lavoro ha omesso per propria volontà di applicare le cautele necessarie e idonee a prevenire il rischio di diffusione del contagio. Pertanto, tale nuova patologia impone, per il datore di lavoro, l’obbligo di predisporre le adeguate misure che tutelino i lavoratori da tale rischio anche ai sensi dell’articolo 2087 cc.

Avv. Francesca Trischitta 
Piazza Vittoria, 11 – Brescia 
Tel: 030 2330165 – francescatrischitta3@gmail.com

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