Come inserire correttamente un piano di welfare in azienda

Sono l’Ing. Ernesto De Petra, fondatore di Farwel,  la prima società specializzata nel welfare personalizzato.

Siamo giunti al quarto articolo della nostra rassegna sul welfare aziendale. Nei precedenti ho spiegato cos’è il welfare aziendale, quali sono i numerosi benefici che porta sia ai dipendenti che all’imprenditore e tutti gli step necessari per creare un piano welfare di successo. 
A questo punto è necessario capire come fare concretamente per introdurre un piano welfare nella propria azienda. 
Ricordiamo che con il termine welfare aziendale viene indicato quell’insieme di iniziative volte a migliorare il benessere dei dipendenti e la conciliazione vita-lavoro. 
Ogni azienda avrà quindi bisogno di un piano welfare diverso, personalizzato, in grado di rispondere alle reali esigenze della comunità che vi lavora all’interno. Solo in questo modo l’iniziativa potrà essere realmente efficace e duratura nel tempo. 
Esistono tre modalità diverse di inserire un piano welfare in azienda dal punto di vista fiscale, tutte con la possibilità di applicare la conversione del premio di risultato:

  • Welfare volontario on top
  • Con regolamento negoziale
  • Per accordo integrativo aziendale di primo e secondo livello  

1. Il welfare volontario ON TOP: consiste nella creazione ex novo di un premio sociale la cui erogazione sia prevista unicamente in servizi welfare; esso viene erogato volontariamente dal datore di lavoro ai propri dipendenti senza alcun accordo, contratto o regolamento. È un esborso unilaterale da cui non maturano istituti o TFR e prevede una deducibilità nei limiti del 5×1000 delle spese per personale. Il premio potrà essere erogato alla totalità della popolazione aziendale o ad una o più categorie omogenee dei dipendenti, scegliendo liberamente quale somma destinare a ciascuna categoria. 

2. Welfare aziendale per accordo negoziale: è possibile inserire il piano welfare per mezzo di un accordo negoziale che il datore di lavoro stipula con il coinvolgimento dei propri dipendenti. Tale regolamento, configurando l’adempimento di un obbligo negoziale, determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del Tuir. Anche in questo caso il datore di lavoro potrà scegliere l’ammontare della somma da erogare ai dipendenti, ovvero se dare lo stesso importo a tutti o importi differenziati per categorie omogenee nelle quali possono essere suddivisi, comunque entro la soglia massima dei 3.000€ per dipendente (cifra elevabile a 4.000€ nel caso che i dipendenti abbiano poteri decisionali in azienda).

3. Welfare per accordo integrativo aziendale: questo tipo di welfare, rispetto agli altri due, prevede l’intervento dei sindacati e, per essere introdotto in azienda, si potrà procedere in due diversi modi:

  • prevedendo l’introduzione di un contratto aziendale, la cui stipula necessita per l’appunto del coinvolgimento delle rappresentanze sindacali (accordo integrativo di secondo livello)
  • applicando un accordo territoriale di primo livello. In Italia vi sono CCNL che prevedono l’introduzione del welfare aziendale non a discrezione del datore di lavoro bensì in forma obbligatoria e sono i seguenti: Metalmeccanici Industria, Case di Cura e i Servizi Assistenziali e Socio Sanitari, Orafi, Argentieri e Gioiellieri, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo. 

Anche in questo caso la deducibilità del costo dei servizi sarà integrale ed entro la soglia prevista da ogni singolo CCNL. I dipendenti avranno la possibilità di convertire in tutto o in parte i premi di risultato in servizi di welfare aziendale, come anche nei precedenti sistemi di introduzione. 

A tal proposito ci teniamo a sottolineare che la conversione del premio di risultato in servizi di welfare aziendale è sempre auspicabile, in quanto comporta la totale non imponibilità ai fini fiscali per il lavoratore e quindi la non imponibilità ai fini contributivi sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

Nei prossimi articoli seguiranno ulteriori approfondimenti sull’argomento.

Se nel frattempo vuoi maggiori informazioni contattaci ai numeri 3273513333/030 5280092 o via e-mail all’indirizzo info@farwel.it. I nostri uffici si trovano a Brescia in Via Codignole 21D.

Ernesto De Petra
Fondatore di Farwel Srl
Consulente specializzato nell’ambito del Welfare Aziendale ad Personam

Via Codignole 21D · 25124 Brescia
Tel. 3273513333 · 030 5280092
info@farwel.it · www.farwel.it

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