Il prossimo 05 dicembre 2023 scade l’obbligo di eseguire diagnosi energetiche nei siti produttivi sul territorio nazionale per i soggetti obbligati ai fini del D.lgs. 102/14.
Soggetti obbligati
Sono soggetti obbligati ad eseguire la diagnosi le seguenti tipologie di imprese.
- Grandi imprese = imprese con più di 250 occupati, il cui fatturato annuo > 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio > 43 milioni di euro.
- Energivori = imprese manifatturiere con un consumo annuo di energia elettrica almeno pari di 1 GWh ricomprese negli elenchi redatti dalla CSEA (http://energivori.ccse.cc/)
L’obbligo di diagnosi non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 102/14.
Nel caso di imprese multi-sito è possibile individuare un campione di siti rappresentativi da sottoporre a diagnosi. I criteri adottati per la selezione di siti oggetto di diagnosi devono essere comunicati a ENEA contestualmente all’invio del rapporto di diagnosi.
Soggetti abilitati
La diagnosi energetica e i successivi aggiornamenti devono essere condotti da Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati UNI 11339 o da Società di Servizi Energetici (ESCo) certificate UNI 11352.
Controlli e sanzioni
L’ENEA svolgerà i controlli su almeno il 3% dei soggetti obbligati e sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni. I soggetti obbligati che non effettuano la diagnosi energetica sono soggetti a sanzione da 4.000 a 40.000 euro.
Documenti da presentare
Entro il 05 dicembre sul Portale Audit102 predisposto da ENEA è richiesto di caricare:
- Rapporto di diagnosi energetica
- Fogli di calcolo contenenti le informazioni più significative derivanti dalla diagnosi.
Riferimenti
Tutte le informazioni relative alle modalità per ottemperare all’obbligo di diagnosi energetica sono disponibili sul sito web del Dipartimento Unità Efficienza Energetica – ENEA (www.efficienzaenergetica.enea.it)
Obblighi successivi
Successivamente alla prima redazione della diagnosi, che deve essere aggiornata ogni quattro anni, i soggetti obbligati sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi.
1. Comunicazione annuale dei risparmi
I soggetti obbligati devono comunicare a ENEA i risparmi energetici conseguiti per ogni anno solare. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dellíanno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.
2. Strategia per il monitoraggio
A partire dal primo aggiornamento, la diagnosi si deve basare su dati misurati nel corso dell’anno precedente e i soggetti obbligati sono invitati a implementare una strategia per il monitoraggio dei consumi attraverso:
- Campagna di misura
- Installazione strumenti di misura fissi
3. Attuazione degli interventi
- Le imprese a forte consumo di energia sono obbligate a dare progressiva attuazione degli interventi individuati dalla diagnosi o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione ISO 50001. In caso di mancata attuazione è prevista una sanzione da 1.000 euro a 10.000 euro.

Ing. Francesca Marini
EGE – Esperto Gestione Energia UNI 11339
CMVP® Professional – Lead Auditor 50001
francesca@studioingmarini.it – www.studioingmarini.it